Smart working e sicurezza: dal 7 aprile 2026 nuovi obblighi per tutte le aziende

Dal 7 aprile 2026 è in vigore una delle novità più rilevanti degli ultimi anni in materia di sicurezza sul lavoro.
La Legge n. 34/2026 (Legge annuale per le PMI) modifica il D.Lgs. 81/2008 inserendo il nuovo comma 7-bis all’art. 3: il datore di lavoro che impiega personale in modalità agile deve consegnare, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che individui i rischi generali e specifici connessi alla prestazione svolta fuori sede, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali.

Cosa deve contenere l’informativa

L’informativa deve includere: i rischi specifici del lavoro agile, come uso prolungato dei videoterminali, postura, ergonomia della postazione, microclima, illuminazione e rischio elettrico; le misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda; il corretto utilizzo delle attrezzature tecnologiche; gli obblighi di comportamento richiesti al lavoratore, che è tenuto a cooperare attivamente all’attuazione delle misure predisposte.

Le sanzioni

La modifica all’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro e il dirigente l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro in caso di mancata consegna dell’informativa. Le sanzioni si applicano indipendentemente dalla dimensione dell’impresa.

La novità sostanziale

La Legge n. 34/2026 non introduce un obbligo del tutto nuovo — l’art. 22 della Legge n. 81/2017 già prevedeva la consegna dell’informativa annuale. La vera novità è che tale obbligo viene ora inserito nel Testo Unico sulla sicurezza con un esplicito apparato sanzionatorio: la violazione diviene direttamente contestabile dall’organo di vigilanza con rilevanza penale.

Cosa fare subito

Le aziende che hanno dipendenti in smart working devono verificare immediatamente se dispongono di un’informativa aggiornata, assicurarsi di averla consegnata in modo tracciabile (firma per ricevuta o PEC) e calendarizzare il rinnovo annuale. Per le imprese senza un RSPP strutturato è consigliabile affidarsi a un consulente esterno abilitato.