Smart working e sicurezza: dal 7 aprile 2026 nuovi obblighi per tutte le aziende
Dal 7 aprile 2026 è in vigore una delle novità più rilevanti degli ultimi anni in materia di sicurezza sul lavoro.
La Legge n. 34/2026 (Legge annuale per le PMI) modifica il D.Lgs. 81/2008 inserendo il nuovo comma 7-bis all’art. 3: il datore di lavoro che impiega personale in modalità agile deve consegnare, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che individui i rischi generali e specifici connessi alla prestazione svolta fuori sede, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali.

Cosa deve contenere l’informativa
L’informativa deve includere: i rischi specifici del lavoro agile, come uso prolungato dei videoterminali, postura, ergonomia della postazione, microclima, illuminazione e rischio elettrico; le misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda; il corretto utilizzo delle attrezzature tecnologiche; gli obblighi di comportamento richiesti al lavoratore, che è tenuto a cooperare attivamente all’attuazione delle misure predisposte.
Le sanzioni
La modifica all’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro e il dirigente l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro in caso di mancata consegna dell’informativa. Le sanzioni si applicano indipendentemente dalla dimensione dell’impresa.
La novità sostanziale
La Legge n. 34/2026 non introduce un obbligo del tutto nuovo — l’art. 22 della Legge n. 81/2017 già prevedeva la consegna dell’informativa annuale. La vera novità è che tale obbligo viene ora inserito nel Testo Unico sulla sicurezza con un esplicito apparato sanzionatorio: la violazione diviene direttamente contestabile dall’organo di vigilanza con rilevanza penale.
Cosa fare subito
