Dal 7 aprile 2026 è entrato in vigore un nuovo obbligo che riguarda direttamente tutti i datori di lavoro che impiegano personale in modalità agile: la consegna di un’informativa scritta annuale in materia di salute e sicurezza ai lavoratori in smart working. Non si tratta più di un adempimento formale, ma di un obbligo la cui violazione espone datore di lavoro e dirigenti a sanzioni penali fino a 7.403,96 euro o all’arresto da 2 a 4 mesi.
La novità è introdotta dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34 (la cosiddetta “Legge annuale PMI 2026”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 ed entrata in vigore senza alcun periodo transitorio. In questa guida vediamo nel dettaglio cosa cambia, chi è coinvolto, cosa deve contenere l’informativa e come adeguarsi senza rischi.
Cosa prevede la Legge 34/2026 per lo smart working
L’articolo 11 della Legge 34/2026 interviene sul D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) inserendo un nuovo comma 7-bis all’articolo 3. La norma stabilisce che, per le prestazioni svolte in modalità agile al di fuori dei locali aziendali, gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile sono assolti tramite la consegna di un’informativa scritta con cadenza almeno annuale.
L’informativa deve essere consegnata sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e deve illustrare i rischi connessi alla prestazione svolta in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Chi è coinvolto: tutte le aziende con dipendenti in smart working
Anche se la Legge 34/2026 è formalmente dedicata alle PMI, le disposizioni in materia di sicurezza nel lavoro agile operano su base generale: si applicano a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di appartenenza, che abbiano in essere rapporti di smart working ai sensi della Legge 81/2017.
In pratica, basta avere anche un solo dipendente che svolge la propria attività in modalità agile per essere soggetti all’obbligo. Considerando che in Italia ci sono oltre 3,5 milioni di lavoratori agili, l’impatto della riforma è enorme.
Cosa deve contenere l’informativa scritta
Il legislatore non ha imposto un format standard, ma l’informativa deve obbligatoriamente includere:
Rischi generali e specifici
Devono essere illustrati in modo chiaro e comprensibile per il lavoratore i rischi generali connessi all’attività e quelli specifici legati alla modalità agile, con particolare attenzione a:
- Ergonomia della postazione di lavoro
- Corretto utilizzo del videoterminale
- Organizzazione dei tempi di lavoro e diritto alla disconnessione
- Rischi psicosociali e isolamento
Misure di prevenzione e istruzioni operative
L’informativa deve indicare le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e fornire istruzioni operative per la corretta esecuzione della prestazione in sicurezza.
Obbligo di cooperazione del lavoratore
Va riportato espressamente l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, ai sensi del nuovo comma 7-bis.
Cosa NON deve fare il datore di lavoro
Importante chiarire un punto che spesso genera dubbi: il datore di lavoro non è tenuto a verificare né a mettere a norma l’abitazione del lavoratore. L’obbligo si esaurisce nella predisposizione e consegna documentale dell’informativa. Non sono richieste ispezioni domiciliari né adeguamenti tecnici degli ambienti privati.
Come adeguarsi: i 4 passaggi operativi
Per essere in regola con il nuovo obbligo, le aziende devono procedere così:
Mappare i lavoratori in smart working
Identificare tutti i dipendenti che hanno in essere accordi di lavoro agile, anche solo per alcune giornate al mese.
Predisporre l’informativa scritta
Redigere il documento secondo i contenuti minimi previsti dalla norma. È fortemente raccomandato l’uso di modelli validati da professionisti della sicurezza, adattati al ruolo specifico e al contesto organizzativo.
Consegnare l’informativa al lavoratore e all’RLS
La consegna deve avvenire con cadenza almeno annuale ed essere dimostrabile nel tempo (mail con conferma di lettura, firma cartacea, sistema di tracciamento documentale).
Aggiornare l’informativa periodicamente
Quando cambiano le mansioni, le modalità di lavoro o emergono nuovi rischi, l’informativa va rivista e riconsegnata.

