Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia nella formazione sulla sicurezza sul lavoro

Close-up of a professional organizing a stack of documents on a desk.

INTRODUZIONE

Dal 24 maggio 2025 è ufficialmente in vigore il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119. Si tratta di una riforma attesa da anni, che riscrive completamente le regole della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sostituendo i precedenti Accordi del 2011, del 2012 e del 2016.

L’obiettivo è uno solo: uniformare, semplificare e rendere realmente efficace la formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008. In questa guida vediamo punto per punto cosa cambia, chi è coinvolto e come adeguarsi senza rischiare sanzioni.

Cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Il nuovo Accordo è un testo unico che accorpa quattro precedenti documenti normativi, eliminando la frammentazione che per anni ha generato dubbi interpretativi. In particolare, il documento ridefinisce durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei percorsi formativi per:

  • Lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/2008)
  • RSPP e ASPP (art. 32)
  • Datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP (art. 34)
  • Coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori (art. 98)
  • Operatori in spazi confinati (DPR 177/2011)
  • Operatori di attrezzature con abilitazione specifica (art. 73, comma 5)

Le 5 novità principali del nuovo Accordo

1. Formazione preventiva obbligatoria: addio ai 60 giorni

La novità più dirompente: non è più possibile completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione, come previsto dal vecchio Accordo del 2011. Il principio della formazione preventiva viene rafforzato: il lavoratore non può essere adibito a mansioni operative se non ha già ricevuto la formazione obbligatoria.

In pratica, prima del primo giorno di lavoro effettivo, il lavoratore deve aver completato i moduli formativi previsti per la sua mansione e il livello di rischio dell’azienda.

2. Corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro: 16 ore

Per la prima volta, tutti i datori di lavoro — non solo quelli che svolgono direttamente il ruolo di RSPP — sono tenuti a frequentare un corso di formazione specifico. Il percorso ha una durata minima di 16 ore, suddiviso in due moduli:

  • Modulo giuridico-normativo
  • Modulo organizzazione e gestione della sicurezza

È previsto inoltre un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore, anche in modalità e-learning. La scadenza per completare il corso base è fissata al 24 maggio 2027 (24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo).

3. Verifica finale obbligatoria dell’apprendimento

Una delle innovazioni più significative: tutti i percorsi formativi devono prevedere una verifica finale dell’apprendimento. L’attestato sarà rilasciato solo in caso di superamento del test. Questo significa che i corsi devono essere progettati per garantire un reale apprendimento, non più la sola partecipazione passiva.

4. E-learning regolamentato in modo più rigoroso

L’e-learning resta consentito, ma solo per i moduli e i profili espressamente previsti dall’Accordo. Rimane in presenza:

  • La parte pratica per gli operatori di attrezzature
  • La formazione per i preposti
  • Il corso base per i datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP

Per i lavoratori, è confermata la possibilità di e-learning per la formazione generale (4 ore), per la specifica a rischio basso e per gli aggiornamenti quinquennali.

5. Validità nazionale degli attestati e Fascicolo del corso

Gli attestati rilasciati secondo il nuovo Accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale. Inoltre, ogni soggetto formatore deve conservare per almeno 10 anni il cosiddetto Fascicolo del corso, contenente tutta la documentazione didattica e amministrativa del percorso erogato.